Art. 5.
(Scioglimento del Consiglio dell'ordine).

      1. Il Ministro della giustizia può disporre lo scioglimento del Consiglio dell'ordine, o di una delle sue sezioni, a motivo di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo degli iscritti all'albo.
      2. Col decreto di scioglimento, da emanare entro un mese dal verificarsi dei casi di cui al comma 1, viene nominato un commissario straordinario, il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello scioglimento, la nuova elezione dei membri delle due sezioni o di una sola di esse.
      3. Il commissario di cui al comma 2 può nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni, composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzione di segretario.